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CONVENZIONE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI - UNIVERSITA' BOCCONITra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Sassari e l' Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano"CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO"Tra l'Università Commerciale Luigi Bocconi, cod. fiscale n° 80024610154 con sede legale in Milano, Via Sarfatti 25 , rappresentata dal Prorettore Prof. Giuseppe AIROLDI nato a Costa Masnaga (CO) l'11.10.1945 e dal Procuratore Speciale Ing. Alessandro Ciarlo nato a Milano il 12.10.1942L'Associazione degli Industriali della Provincia di Sassari - nel seguito denominata ASSINDUSTRIA - cod. fiscale n° 80002470906, con sede in Sassari, Via Alghero, 49 in persona del Dr. Alberto TICCA, nato a Sassari il 7.11.1945.
ART. 1Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, comprese coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, nel seguito denominata Università, presso Assindustria, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominati Impresa. ART. 2Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.ART. 3I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell’Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto. ART. 4L’Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsibilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento di cui al precedente Art. 3. ART. 5L’Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rapresentanze sindacali aziendali segnalate dall’Impresa ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.ART. 6L’Impresa ospitante si impegna:
ART. 7L’Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’impegno di:
ART. 8Al termine del tirocinio l’Impresa rilascia al tirocinante un’attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l’Impresa copia la scheda di valutazione del tirocinante fornita dall’Università. ART. 9I rapporti che l’Impresa intrattiene con i tirocinante ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.ART. 10La realizzazione del tirocinio non comporta per l’Impresa e per l’Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.ART. 11La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.ART. 12Le norme della presente Convenzione si applicano ad Assindustria, agli enti ad essa collegati e alle imprese associate.Nessuna responsabilità farà capo ad Assindustria per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio. ART. 13La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente del 1.3.1996.ART. 14Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all’art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.Letto, approvato, sottoscritto Sassari, 12 giugno 2000
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